Condomìni più vivibili per disabili e soggetti con ridotte capacità motorie

Con l’articolo 10, comma 3, del cosiddetto decreto Semplificazioni, il dl n. 76/2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio scorso, sono state apportare una serie di modifiche alla legge n. 13/89, rendendo più semplice l’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche. Si tratta di principi in parte anticipati dalla giurisprudenza in questi ultimi anni, ma che la previsione normativa rende sicuramente più stabili, e in parte innovativi. L’art. 10, comma 3, del dl n. 76/2020 dispone in via generale che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge n. 13/89 e n. 119 del n. 34/2020 (si tratta del cosiddetto decreto rilancio, che ha introdotto anche il tanto atteso bonus al 110%), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c.. Alla legge n. 13/89 sono quindi state apportate specifiche modifiche. In particolare, all’art. 2, comma 1, sono stati aggiunti due nuovi periodi, in base ai quali le innovazioni in tal modo realizzate dai condomini non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, comma 1, c.c. e per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di interventi che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, come previsto dal quarto comma dell’art. 1120 c.c..

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